(Pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale 
      della Regione Siciliana (P. I)  n. 25 del 22 giugno 2012) 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
    Visto lo Statuto della Regione; 
    Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962,  n.  28  e  10  aprile
1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Regione  n.  28  febbraio
1979, n. 70 che approva il testo unico delle  leggi  sull'ordinamento
del Governo e dell'Amministrazione regionale; 
    Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante  "Norme
per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.  Ordinamento  del
Governo e dell'Amministrazione della Regione", e successive modifiche
ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Regione n. 5 dicembre 2009,
n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II  della  legge
regionale  16  dicembre  2008,  n.   19,   recante   norme   per   la
riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del  Governo
e dell'Amministrazione  della  Regione",  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n.  59  del  21  dicembre
2009; 
    Visto il decreto del Presidente della Regione n. 28 giugno  2010,
di    rimodulazione    dell'assetto    organizzativo,    di    natura
endodipartimentale, dei Dipartimenti regionali, pubblicato  nel  S.O.
n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione  siciliana  n.  31  del  9
luglio 2010, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Vista  la  legge  regionale  30  aprile  1991,  n.  10,   recante
"disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi,  il  diritto  di
accesso ai  documenti  amministrativi  e  la  migliore  funzionalita'
dell'attivita'  amministrativa",  quale  risulta  a   seguito   delle
modifiche ed integrazioni disposte, in ultimo, dalla legge  regionale
5 aprile 2011, n. 5; 
    Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art.  2  della  citata
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10,  il  quale  dispone  che  "con
decreto del Presidente della  Regione  le  amministrazioni  regionali
individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali
deve essere concluso il procedimento"; 
    Visto, in particolare, il comma 2 ter del  citato  art.  2  della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "nei casi
in cui, tenuto conto della sostenibilita' dei tempi sotto il  profilo
dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura  degli  interessi
pubblici tutelati e della particolare complessita' del  procedimento,
siano indispensabili termini maggiori di quelli  indicati  nel  comma
2-bis  per  la  conclusione  del  procedimento,   gli   stessi   sono
individuati con decreto del Presidente  della  Regione,  su  proposta
dell'Assessore  regionale  competente  di  concerto  con  l'Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.  I  termini
previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni"; 
    Preso   atto   dell'avvenuta   ricognizione   dei    procedimenti
amministrativi  di  competenza  delle  strutture   del   Dipartimento
regionale della protezione civile; 
    Visto l'allegato A) alla proposta di regolamento con il quale  si
procede, ai sensi del  citato  comma  2-bis,  all'individuazione  dei
procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento  regionale
della protezione civile con relativi termini di conclusione superiori
a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni; 
    Visto l'allegato B) alla proposta di regolamento con il quale  si
procede, ai sensi del citato  comma  2  ter,  all'individuazione  dei
procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento  regionale
della protezione civile con relativi termini di conclusione superiori
a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni; 
    Vista la relazione con cui si  motiva  per  ciascun  procedimento
amministrativo in merito  alle  ragioni  che  rendono  necessaria  la
fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni; 
    Considerato che sussistono le  motivazioni  previste  dal  citato
comma 2 ter dell' art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10,
ai sensi del quale i termini  per  la  conclusione  dei  procedimenti
amministrativi possono essere determinati in misura  superiore  a  60
giorni; 
    Visto  il  concerto  espresso  dall'Assessore  regionale  per  le
autonomie  locali  e  per  la  funzione  pubblica  in  relazione   ai
procedimenti per i quali sono stati fissati termini  superiori  a  60
giorni di cui all'allegato B); 
    Visto  il  parere  n.   149/12   del   Consiglio   di   giustizia
amministrativa per la Regione  siciliana,  Sezione  consultiva,  reso
nell'adunanza del 31 gennaio 2012; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 30 marzo
2012; 
    Su proposta del Presidente della Regione; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1.  Il  presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi  di  competenza  del  Dipartimento   regionale   della
protezione  civile,  di  seguito  denominato  Dipartimento,  sia  che
conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte, sia  che  debbano
essere promossi d'ufficio. 
    2. I procedimenti di cui al comma precedente  devono  concludersi
con un provvedimento espresso  nel  termine  stabilito,  per  ciascun
procedimento,  nelle  tabelle  allegate   che   costituiscono   parte
integrante del  presente  regolamento  e  che  contengono,  altresi',
l'indicazione dell'organo competente e della fonte normativa. 
    3. In caso di mancata inclusione del procedimento  nelle  tabelle
allegate, lo stesso si concludera'  nel  termine  previsto  da  altra
fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza,  nel
termine di 30 giorni.